Se non dovessi superare l’esame?

Entro il periodo di validità della domanda di ammissione (6 mesi), è consentito ripetere la prova di esame non superata, purché siano decorsi almeno trenta giorni dalla data della prova che ha avuto esito negativo. 

Il candidato che entro i termini di validità della domanda di ammissione agli esami, ha ottenuto l’idoneità alla prova scritta ma non ha superato la prova pratica, può presentare una nuova domanda entro trenta giorni dalla scadenza della precedente per sostenere la sola prova pratica. Scaduti inutilmente anche i termini di validità della nuova domanda essa è archiviata.

Qualora il candidato che non abbia superato la seconda prova presenti una nuova istanza di esame entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza della precedente, è tenuto a sostenere la sola prova pratica.

La ripetizione della prova scritta non comporta alcun costo.
Il mancato superamento della prova pratica comporta il pagamento dell’importo forfettario di 250€ IVA inclusa che include 1) il rinnovo del pacchetto uscite illimitate per ripetere la preparazione all’esame e 2) l’uso della barca per la nuova prova pratica d’esame.